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Iva
Acquisisce lo status di esportatore abituale chi risiede nel territorio dello Stato e ha registrato cessioni all'esportazione o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari nell'anno solare precedente, oppure negli ultimi dodici mesi.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate al primo comma degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9 e agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del decreto legge n. 331/1993.
Gli esportatori abituali possono acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate effettuate e annotate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti. L'agevolazione può essere fatta valere per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi di qualsiasi natura, ad eccezione dei fabbricati, delle aree edificabili e dei beni e servizi per i quali l'IVA non è ammessa in detrazione ai sensi degli articoli. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.
Per ottenere il regime di non imponibilità l'esportatore abituale deve spedire, prima dell'effettuazione dell'operazione, una dichiarazione - cosiddetta "dichiarazione di intento" - al fornitore o prestatore.
La dichiarazione di intento deve necessariamente prevedere:
Durante il periodo della sua validità, la dichiarazione di intento può essere revocata; la revoca deve risultare da una dichiarazione scritta inviata dall'esportatore al fornitore.
Le dichiarazioni di intento hanno natura sostanziale e non formale: solo il loro invio al fornitore o prestatore consente l'utilizzazione del beneficio fiscale che viene accordato all'esportatore secondo le indicazioni fornite nella dichiarazione di intento. La dichiarazione non può avere effetto retroattivo.
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