Iva


Esportatori abituali

  • Riferimenti normativi
  • Requisiti
  • Procedura
  • Links utili
  • Modulistica

Fonte.

Agenzia delle Entrate.
- Servizio di Documentazione Economica e Tributaria
- Banca dati di norme e circolari - Documentazione tributaria

Riferimenti normativi.

  • DPR del 26/10/1972 n. 633
    art. 8
    art. 8 bis
    art. 9
    art. 71
    art. 72
  • Decreto Legge n. 331/1993
    art. 40 commi 4-bix, 5, 6 e 8
    art. 41
    art. 52
    art. 58
  • DPR 7.12.2001 n. 435 (pubblicato in G.U. n. 292 del 17.12.2001)
  • Circolare Ministeriale n. 6 del 25/01/2002
  • art. 4 co. 381 della Legge Finanziaria 2005
  • Circolare Ministeriale n. 41/E del 26.09.2005

Requisiti.

Acquisisce lo status di esportatore abituale chi risiede nel territorio dello Stato e ha registrato cessioni all'esportazione o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari nell'anno solare precedente, oppure negli ultimi dodici mesi.

Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate al primo comma degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9 e agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del decreto legge n. 331/1993.

Procedura.

Gli esportatori abituali possono acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate effettuate e annotate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti. L'agevolazione può essere fatta valere per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi di qualsiasi natura, ad eccezione dei fabbricati, delle aree edificabili e dei beni e servizi per i quali l'IVA non è ammessa in detrazione ai sensi degli articoli. 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Per ottenere il regime di non imponibilità l'esportatore abituale deve spedire, prima dell'effettuazione dell'operazione, una dichiarazione - cosiddetta "dichiarazione di intento" - al fornitore o prestatore.

La dichiarazione di intento deve necessariamente prevedere:

  • il numero progressivo;
  • l'anno di riferimento, cioé l'anno per il quale richiede l'agevolazione;
  • la propria partita IVA e l'ufficio che l'ha attribuita;
  • il cognome e il nome, il sesso, la data, il comune e la relativa provincia di nascita per le persone fisiche;
  • la ragione sociale e l'indirizzo completo del domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • il riferimento all'articolo di legge in base al quale richiede l'agevolazione;

Durante il periodo della sua validità, la dichiarazione di intento può essere revocata; la revoca deve risultare da una dichiarazione scritta inviata dall'esportatore al fornitore.

Le dichiarazioni di intento hanno natura sostanziale e non formale: solo il loro invio al fornitore o prestatore consente l'utilizzazione del beneficio fiscale che viene accordato all'esportatore secondo le indicazioni fornite nella dichiarazione di intento. La dichiarazione non può avere effetto retroattivo.

Links utili.

Modulistica.

Dichiarazione di intento


 


200_esportatori_abituali
data di creazione: 31/03/2006
data di aggiornamento: 13/01/2007

 


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